21 Novembre 2024

Whistleblowing

SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING
C.A.S.F.E.L. S.r.l., con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, ha previsto di aggiornare il proprio sistema di gestione delle segnalazioni, al fine di adeguarsi alla normativa e rafforzare la tutela del segnalante.

Cosa può essere segnalato? Le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, incluse le violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico.

Chi può segnalare? Tutti i soggetti che sono in possesso di informazioni su violazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • dipendenti, ex dipendenti, candidati;
  • clienti;
  • fornitori;
  • amministratori, azionisti.
Come è tutelato il segnalante? È sempre garantita la tutela della riservatezza della sua identità. Inoltre, il segnalante e le persone a lui vicine sono protetti da ogni condotta ritorsiva.

Come si può segnalare? Le segnalazioni possono essere inviate, con le modalità indicate nella “Procedura per la gestione delle segnalazioni”:
  1. per iscritto, per posta ordinaria tramite raccomandata: con l’esplicita indicazione “Riservata al Gestore delle segnalazioni di C.A.S.F.E.L.”: Avv. Giuseppe M. Cannella, Studio Legale LCG - Viale Bianca Maria n. 23, 20122, Milano.
  2. oralmente, chiamando il numero +39 3312277487 (lun.-ven. h. 9-18.30).

Chi riceve la segnalazione (cd. Gestore della segnalazione)? L’Avv. Giuseppe Massimo Cannella, quale Presidente e componente esterno dell’Organismo di Vigilanza dello Studio, dotato di competenze specifiche per la gestione dei canali e delle segnalazioni.

Si raccomanda di prendere visione della "Procedura per la gestione delle segnalazioni”, unitamente all’Informativa privacy relativa al trattamento dei dati.


Nota bene:

Si ricorda che al momento della segnalazione, la persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. Non rilevano i meri sospetti o le “voci di corridoio”.

Infine, la tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei di casi di dolo o colpa grave.

In caso di ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, il segnalante ha la possibilità di effettuare una segnalazione all’ANAC attraverso il sito: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
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